Art. 8.
                  Disposizioni finali e transitorie
 
  1. Le funzioni gestionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), con
particolare  riferimento  ai  servizi  indicati nell'art. 4, comma 2,
lett. b) n. 1, lett. d) numeri 2, 3 e 4, lett.  e)  n.  1,  divengono
operative  dal  momento  in cui vengono trasferiti i relativi mezzi e
risorse, secondo le modalita' previste dal decreto  istitutivo  della
Citta' metropolitana.
  2.  Il  trasferimento  in  capo  alla  Citta'  metropolitana  delle
funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett.  d)  numeri
2,  3  e  4,  lett. e) n. 1, ricomprende quote di partecipazione alle
aziende e societa' di gestione dei servizi pubblici locali in  misura
tale   che  sia  garantita  alla  Citta'  metropolitana,  tramite  il
trasferimento delle quote detenute dalla Provincia  e  di  una  parte
delle  quote  detenute  dal  Comune  capoluogo,  la maggioranza della
partecipazione   complessivamente   spettante   agli   Enti    locali
territoriali.
  3.  Nell'ambito  territoriale  gia' corrispondente all'Assemblea di
Comuni per la programmazione di Imola e nelle altre realta'    dotate
di peculiari forme di gestione dei servizi, le aziende e le  societa'
a  partecipazione  locale  non interessate ai trasferimento di cui al
comma 2 possono integrarsi con servizi di ambito metropolitano  sulla
base di specifiche convenzioni.
  4.  Il  comma  1  dell'art.  18  della  L.R. 12 maggio 1994, n. 19,
recante "Norme per il riordino del Servizio  sanitario  regionale  ai
sensi  del  D.Lgs.  30  dicembre 1992, n. 502 modificato dal D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517" e' sostituito dal seguente:
  "1. Gli ambiti territoriali delle Unita' sanitarie locali - Aziende
della Provincia di Bologna sono determinati con  provvedimento  della
Regione  da  adottarsi all'atto della costituzione degli organi della
Citta' metropolitana, ai sensi della legge  8  giugno  1990,  n.  142
modificata dalla legge 2 novembre 1993, n. 436.".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 12 aprile 1995
                               BERSANI