Art. 4.
                          Ente di gestione
 
  1. L'Ente di  gestione  del  Parco  e'  un  Consorzio  obbligatorio
costituito  fra  la Provincia di Bologna, la Comunita' Montana n. 9 -
Valle di Samoggia e il  Comune  di  Monteveglio  ed  eventuali  altri
Comuni  che  abbiano  interesse  alla  gestione del Parco medesimo ai
sensi dell'art.   13  del  la  legge  regionale  11/88  e  successive
modificazioni.
  2.  La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di
gestione entro il termine massimo di  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente legge sulla base di una proposta
formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri  Enti
di cui al comma 1.
  3.   Per  quanto  concerne  la  costituzione,  il  funzionamento  e
l'attivita' dell'Ente di  gestione  si  applicano  le  norme  de  gli
articoli 13, 14 e 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge
regionale  11/88  come  modificata ed integrata dalla legge regionale
40/92.