Art. 4. Ente di gestione 1. L'Ente di gestione del Parco e' un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunita' Montana n. 9 - Valle di Samoggia e il Comune di Monteveglio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 13 del la legge regionale 11/88 e successive modificazioni. 2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1. 3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attivita' dell'Ente di gestione si applicano le norme de gli articoli 13, 14 e 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge regionale 11/88 come modificata ed integrata dalla legge regionale 40/92.