(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province il contributo corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al fine di favorire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.