(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' ed obiettivi
 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni
ed  alle  Province  il  contributo  corrisposto  dallo Stato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al  fine
di  favorire  la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e
servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze  militari,  compresi
particolari  tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del
territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.