Art. 2.
          Definizione di opere pubbliche e servizi sociali
 
  1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le  opere  di
urbanizzazione  di  cui  all'articolo  91  della  legge  regionale 19
novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,  nonche'
le opere viarie di competenza provinciale.