Art. 3. Individuazione dei comuni beneficiari 1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto ed aggiornato annualmente sulla base dei dati forniti dal Comando della Regione Militare Nord-Est e dal Comando della I Regione Aerea. 2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ed il provvedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. All'aggiornamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il 30 novembre di ogni anno.