Art. 3.
                Individuazione dei comuni beneficiari
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta  regionale,  approva  con  decreto  l'elenco dei comuni di cui
all'articolo 1, predisposto ed aggiornato annualmente sulla base  dei
dati  forniti  dal  Comando  della  Regione  Militare  Nord-Est e dal
Comando della I Regione Aerea.
  2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi  o
dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede con deliberazione
della   Giunta  regionale  ai  sensi  dell'articolo  21  della  legge
regionale 28 agosto 1992, n. 29.
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ed il provvedimento di cui
all'articolo 5 della legge regionale 28  agosto  1992,  n.  29,  sono
adottati  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
  4. All'aggiornamento dei provvedimenti di cui ai commi  1  e  2  si
provvede entro il 30 novembre di ogni anno.