Art. 4. Presentazione delle domande 1. Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 6, i Comuni e le Province presentano alla Direzione regionale della pianificazione territoriale apposita domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione: a) relazione che definisca le opere da realizzarsi, corredata di eventuali elaborati progettuali; b) previsione di spesa di massima per singola opera. 2. Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno e, in via di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sul Bollettino ufficiale della Regione.