Art. 4.
                     Presentazione delle domande
 
  1.  Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui
all'articolo 6, i Comuni e  le  Province  presentano  alla  Direzione
regionale  della  pianificazione  territoriale  apposita  domanda  di
contributo corredata dalla seguente documentazione:
   a) relazione che definisca le opere da realizzarsi,  corredata  di
eventuali elaborati progettuali;
   b) previsione di spesa di massima per singola opera.
  2.  Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio
di ogni anno e, in via di prima applicazione, entro  sessanta  giorni
dalla  pubblicazione  del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sul
Bollettino ufficiale della Regione.