Art. 5. Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento o contributo 1. Sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, individua gli interventi ammessi a finanziamento o contributo sulla base delle priorita' stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi erogati dallo Stato. 2. L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede a comunicare agli Enti interessati l'ammissione a finanziamento o contributo, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.