Art. 5.
               Individuazione degli interventi ammessi
                    a finanziamento o contributo
 
  1.  Sulla  base  delle  domande  presentate  dalle  Amministrazioni
interessate,  la  Giunta  regionale,   su   proposta   dell'Assessore
regionale  alla pianificazione territoriale, individua gli interventi
ammessi a finanziamento  o  contributo  sulla  base  delle  priorita'
stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi
erogati dallo Stato.
  2.  L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede
a comunicare agli Enti interessati  l'ammissione  a  finanziamento  o
contributo,  fissando  i  termini  per  la presentazione dei progetti
esecutivi.