Art. 6. Finanziamento 1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono effettuati con finanziamenti o contributi "una tantum" fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche per opere pubbliche o servizi sociali gia' assistiti da altro contributo statale o regionale.