Art. 6.
                            Finanziamento
 
  1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono  effettuati
con  finanziamenti  o  contributi "una tantum" fino ad un massimo del
cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
  2. I contributi di cui al comma 1 possono essere  attribuiti  anche
per  opere  pubbliche  o  servizi  sociali  gia'  assistiti  da altro
contributo statale o regionale.