Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Per  le  finalita'  previste dall'articolo 1, e' autorizzata la
spesa di L. 16.186.230.000 per l'anno 1995.
  2. Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per  gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 e' istituito -
alla Rubrica n. 12 - programma  1.4.3.  -  spese  di  investimento  -
categoria  2.3.  - Sezione VIII - il capitolo 2090 (2.1.232.3.08.15.)
con la denominazione "Finanziamenti e contributi a Comuni e  Province
per  la  realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi
sociali in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 2  maggio
1990, n. 104, relativa alle servitu' militari" e con lo stanziamento,
in  termini  sia di competenza che di cassa, di L. 16.186.230.000 per
l'anno 1995.
  3. Al predetto onere di L. 16.186.230.000 in termini di  competenza
si  provvede  mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale
iscritto sul  capitolo  8920  dello  stato  di  previsione  precitato
(partita  n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto
importo corrisponde per la quota di  L.  8.992.350.000  a  somme  non
utilizzate  al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi degli articoli
7, secondo comma, e  11,  ottavo  comma,  della  legge  regionale  20
gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto  dell'Assessore alle finanze 17
febbraio 1995, n. 25.
  4.  Al  predetto  onere di L. 16.186.230.000 in termini di cassa si
provvede mediante prelevamento di  pari  importo  dal  capitolo  8842
"Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.