Art. 2. Spesa per il funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale sulle Universiadi 1. Alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge medesima.