Art. 2.
Spesa  per il funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo
   8 della legge regionale sulle Universiadi
 
  1. Alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio speciale  di
cui  all'articolo  8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si
fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge
medesima.