Art. 4. Reiscrizione in bilancio delle economie relative alle leggi sulle attivita' sportive 1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo stanziamento del capitolo 48301 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti relative agli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, dall'articolo 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, costituiscono economie di spesa e sono reiscritte per le medesime finalita' nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995. 2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenfi variazioni: (Omissis).