Art. 4.
Reiscrizione in bilancio delle economie  relative  alle  leggi  sulle
   attivita' sportive
 
  1.  Le  somme  non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo
stanziamento  del  capitolo  48301  dell'Assessorato  regionale   del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti relative agli interventi
previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, dall'articolo
41  della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dagli articoli 12,
13, 14, 15  e  16  della  legge  regionale  16  maggio  1978,  n.  8,
costituiscono  economie  di  spesa  e sono reiscritte per le medesime
finalita' nel bilancio  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario
1995.
  2.  Le  economie  di  cui al comma 1 formano oggetto di un apposito
elenco  da  allegare  al  rendiconto  generale  della   Regione   per
l'esercizio finanziario 1994.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono introdotte nel
bilancio  della  Regione  per  l'anno  finanziario  1995  le seguenfi
variazioni:
  (Omissis).