Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, gia' rinviato al 10 luglio 1995 con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, e' ulteriormente prorogato di un anno. 2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, le parole: "Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano gia' appaltati i relativi lavori, opere e forniture" sono sostituite con le seguenti: "Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano gia' adottate le deliberazioni che indicono la gara stabilendo le modalita' di appalto".