Art. 5.
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n.  15
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 4  della  legge  regionale  11
maggio 1993, n. 15, gia' rinviato al 10 luglio 1995 con l'articolo 3,
comma   1,   della   legge  regionale  23  maggio  1994,  n.  10,  e'
ulteriormente prorogato di un anno.
  2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11  maggio  1993,
n.  15,  le parole: "Le somme assegnate si considerano utilizzate se,
con  riferimento  a  ciascun  impegno,  risultano  gia'  appaltati  i
relativi  lavori, opere e forniture" sono sostituite con le seguenti:
"Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con  riferimento  a
ciascun   impegno,  risultano  gia'  adottate  le  deliberazioni  che
indicono la gara stabilendo le modalita' di appalto".