Art. 2.
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge approvata  dall'Assemblea
regionale  siciliana il 22 marzo 1995, recante: "Individuazione delle
aziende  ospedaliere  a  gestione  diretta  del  servizio   sanitario
nazionale   nel   territorio  della  Regione.  Modifiche  alle  leggi
regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione
di destinazione somme", e' abrogato.
  2. Nel penultimo periodo  dell'articolo  4  della  legge  approvata
dall'assemblea   regionale  siciliana  il  22  marzo  1995,  recante:
"Individuazione delle aziende  ospedaliere  a  gestione  diretta  del
servizio  sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche
alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33.
Variazione di destinazione somme", sono soppresse le seguenti parole:
"tenuto conto dell'anzianita' di servizio maturata dagli  interessati
alla data di entrata in vigore della presente legge".