Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, recante: "Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme", e' abrogato. 2. Nel penultimo periodo dell'articolo 4 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, recante: "Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme", sono soppresse le seguenti parole: "tenuto conto dell'anzianita' di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge".