Art. 4. 1. Il comma 18 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e' sostituito dal seguente: "18. Fino alla definizione e per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale e' assicurata la permanenza dei posti letto della spedalita' privata convenzionata e di quelli della spedalita' privata autorizzata, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, alla costruzione, o all'apertura, o all'ampliamento, o alla gestione, compresi quelli realizzati con progetto approvato dalla Commissione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39. In detto periodo e' consentito, inoltre, il rilascio di autorizzazioni limitatamente alle strutture definite di alta e/o altissima specialita', ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 39 del 1988, e di quelle riabilitative ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della medesima legge". 2. Dopo il comma 18 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e' aggiunto il seguente: "18 bis. Per le finalita' di cui al comma 18 e' richiesto il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla legislazione vigente".