Art. 4.
 
  1.  Il  comma  18 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre
1993, n. 30, e' sostituito dal seguente:
  "18. Fino alla definizione e per il periodo di  vigenza  del  primo
piano sanitario regionale e' assicurata la permanenza dei posti letto
della  spedalita'  privata convenzionata e di quelli della spedalita'
privata autorizzata, alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale 3 novembre 1993, n. 30, alla costruzione, o all'apertura, o
all'ampliamento,  o  alla  gestione,  compresi  quelli realizzati con
progetto  approvato  dalla  Commissione  di  cui  ai  commi  2  e   3
dell'articolo  2  della  legge  regionale  8 novembre 1988, n. 39. In
detto periodo e' consentito, inoltre, il rilascio  di  autorizzazioni
limitatamente   alle   strutture   definite  di  alta  e/o  altissima
specialita', ai sensi dell'articolo 6,  commi  2  e  3,  della  legge
regionale  n.  39  del  1988,  e  di  quelle  riabilitative  ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della medesima legge".
  2. Dopo il comma  18  dell'articolo  55  della  legge  regionale  3
novembre 1993, n. 30, e' aggiunto il seguente:
  "18  bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 18 e' richiesto il
possesso dei requisiti tecnici previsti dalla legislazione vigente".