Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere  derivante dalla presente legge, quantificato in lire
50 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per competenza e  cassa,
del  capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti normali",
partita n. 4, iscritto nello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio  preventivo  per l'anno finanziario 1995. Nel medesimo stato
di previsione e' istituito il capitolo n. 70094 "Spese per il Sistema
regionale veneto dei musei etnografici" con stanziamento di  lire  50
milioni per competenza e cassa.
  2. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo
n.  70094  verra'  determinato  ai  sensi  dell'art.  32  della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 18 aprile 1995
                               BOTTIN