Art. 4. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificato in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per competenza e cassa, del capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti normali", partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1995. Nel medesimo stato di previsione e' istituito il capitolo n. 70094 "Spese per il Sistema regionale veneto dei musei etnografici" con stanziamento di lire 50 milioni per competenza e cassa. 2. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70094 verra' determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 18 aprile 1995 BOTTIN