Art. 2.
   Attuazione della legge e ruolo della Veneto Innovazione S.p.a.
 
  1.  Per  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la
Regione si avvale  della  Veneto  Innovazione  S.p.a.  con  la  quale
stipula  apposita  convenzione,  ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 6 settembre 1988, n. 45, nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute nella presente legge.
  2.  La  Giunta  regionale  emana indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' della Veneto Innovazione S.p.a.,  ai  fini  dell'attuazione
della presente legge.
  3.  I  criteri  e  le  modalita'  di  gestione  del  fondo  di  cui
all'articolo 3 sono contenuti nella convenzione, di cui al comma 1.