Art. 2. Attuazione della legge e ruolo della Veneto Innovazione S.p.a. 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della Veneto Innovazione S.p.a. con la quale stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. 2. La Giunta regionale emana indirizzi per lo svolgimento delle attivita' della Veneto Innovazione S.p.a., ai fini dell'attuazione della presente legge. 3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo di cui all'articolo 3 sono contenuti nella convenzione, di cui al comma 1.