Art. 4. Oggetto degli interventi 1. Il fondo di cui all'articolo 3 e' destinato alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi: a) studi di fattibilita' e progettazioni esecutive; b) realizzazione, ristrutturazione e locazione d'immobili; c) progetti ed attivita' di innovazione e ricerca; d) progetti ed attivita' a livello di rete regionale. 2. Il finanziamento degli interventi e' subordinato alla loro attuazione, secondo criteri e modalita' operative definiti dalla Giunta regionale.