Art. 4.
                      Oggetto degli interventi
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 3 e' destinato alla concessione  di
contributi  in  conto  capitale  per  la realizzazione delle seguenti
tipologie di interventi:
   a) studi di fattibilita' e progettazioni esecutive;
   b) realizzazione, ristrutturazione e locazione d'immobili;
   c) progetti ed attivita' di innovazione e ricerca;
   d) progetti ed attivita' a livello di rete regionale.
  2. Il finanziamento  degli  interventi  e'  subordinato  alla  loro
attuazione,  secondo  criteri  e  modalita'  operative definiti dalla
Giunta regionale.