Art. 6. Contributi 1. Le finalita' di cui alla presente legge sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le modatita' definite dal presente articolo. 2. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento degli investimenti o delle attivita' ammissibili, al netto dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile e' di lire 700 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta' a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. 3. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative comunitarie nonche' da leggi statali o regionali, nel rispetto comunque delle regole comunitarie in tema di intensita' di aiuti. 4. Le attivita' produttive e di ricerca che si insediano nel Parco scientifico tecnologico multipolare possono essere ammesse ai benefici di cui alle leggi regionali aventi finalita' di sostegno alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.