Art. 6.
                             Contributi
 
  1. Le finalita' di cui alla presente legge sono perseguite mediante
la  concessione di contributi in conto capitale, secondo le modatita'
definite dal presente articolo.
  2. I contributi sono concessi nella misura  massima  del  cinquanta
per  cento degli investimenti o delle attivita' ammissibili, al netto
dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile e' di lire 700
milioni e gli  investimenti  agevolabili  possono  essere  effettuati
anche  mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita
con riserva della proprieta' a norma dell'articolo  1523  del  Codice
civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
  3.  I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste da
normative comunitarie nonche'  da  leggi  statali  o  regionali,  nel
rispetto  comunque  delle regole comunitarie in tema di intensita' di
aiuti.
  4. Le attivita' produttive e di ricerca che si insediano nel  Parco
scientifico   tecnologico   multipolare  possono  essere  ammesse  ai
benefici di cui alle leggi regionali  aventi  finalita'  di  sostegno
alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.