(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 10 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 1. All'art. 10, dopo il comma 8, della legge regionale 76/94 e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Alle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati non superiori a 12 e alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), e per un numero di pasti non superiore a 12, per la sola preparazione e somministrazione di pasti e bevande, si applicano le disposizioni previste per gli affittacmere". 2. Il comma 12 dell'art. 10 della legge regionale 76/94 e' sostituito dal seguente: "12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lettere a) e b) comma 2, dell'art. 2, sono considerate ad uso privato. E' fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque". 3. Il comma 13 dell'art. 10 della legge regionale 76/94 e' abrogato.