(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28
                        dell'11 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL PRESIDENE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76
 
  1.  All'art.  10,  dopo  il comma 8, della legge regionale 76/94 e'
aggiunto il seguente comma:
  "8-bis. Alle strutture agrituristiche con un numero di posti  letto
autorizzati   non  superiori  a  12  e  alle  aziende  agrituristiche
autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), e per un  numero
di   pasti   non   superiore   a  12,  per  la  sola  preparazione  e
somministrazione di pasti e bevande,  si  applicano  le  disposizioni
previste per gli affittacmere".
  2.  Il  comma  12  dell'art.  10  della  legge  regionale  76/94 e'
sostituito dal seguente:
  "12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche,  riservate
ai soli ospiti di cui alle lettere a) e b) comma 2, dell'art. 2, sono
considerate   ad   uso   privato.   E'   fatta   salva  la  normativa
igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque".
  3. Il  comma  13  dell'art.  10  della  legge  regionale  76/94  e'
abrogato.