Art. 2.
 Modifiche all'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76
 
  1.  All'art.  12,  dopo  il comma 6, della legge regionale 76/94 e'
aggiunto il seguente comma:
  "6-bis.  La  Provincia   provvede   altresi'   alla   cancellazione
dall'elenco  delle  aziende  agrituristiche che non abbiano richiesto
entro  12  mesi  l'autorizzazione  comunale  allo  svolgimento  delle
attivita'  agrituristiche  e  non  l'abbiano ottenuta, per la mancata
produzione dei documenti richiesti,  entro  24  mesi  dall'iscrizione
medesima.  Per  le  aziende  gia'  iscritte  tali  termini  decorrono
dall'entrata in vigore della presente legge. I termini di  cui  sopra
sono  sospesi  qualora  il  richiedente  dimostri  che i ritardi sono
dovuti a motivi indipendenti dalla sua volonta'".