Art. 2. Modifiche all'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 1. All'art. 12, dopo il comma 6, della legge regionale 76/94 e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. La Provincia provvede altresi' alla cancellazione dall'elenco delle aziende agrituristiche che non abbiano richiesto entro 12 mesi l'autorizzazione comunale allo svolgimento delle attivita' agrituristiche e non l'abbiano ottenuta, per la mancata produzione dei documenti richiesti, entro 24 mesi dall'iscrizione medesima. Per le aziende gia' iscritte tali termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge. I termini di cui sopra sono sospesi qualora il richiedente dimostri che i ritardi sono dovuti a motivi indipendenti dalla sua volonta'".