Art. 4.
  Modifiche all'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 994, n. 76
 
  1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale
 76/94 e' abrogata.
  2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale
 76/94 e' cosi' sostituita:
  "Comunicare l'arrivo degli ospiti alla locale autorita' di Pubblica
Sicurezza".
  3.  Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 76/94 e' aggiunta
la seguente lettera:
  "i) Ottemperare, per quanto non previsto dalla  presente  legge,  a
quanto disposto dalla legge n. 203/95";