Art. 4. Modifiche all'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 994, n. 76 1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 76/94 e' abrogata. 2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 76/94 e' cosi' sostituita: "Comunicare l'arrivo degli ospiti alla locale autorita' di Pubblica Sicurezza". 3. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 76/94 e' aggiunta la seguente lettera: "i) Ottemperare, per quanto non previsto dalla presente legge, a quanto disposto dalla legge n. 203/95";