Art. 5. Modifiche all'art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 L'art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 e' sostituito dal seguente: Entro il 1 ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' agrituristica devono comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo, nonche' le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati e' anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni, nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. 2. E' prevista la facolta' di presentare entro il 1 marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno, se variati in aumento. 3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attivita'. 4. In caso di cessione della struttura il soggetto subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quelli comunicati precedentemente. 5. La comunicazione dei prezzi e' redatta in conformita' del modello approvato dalla Giunta regionale. Entro il 30 novembre la Provincia trasmette su supporto magnetico, alla Regione e all'ENIT, le comunicazioni dei prezzi presentate entro il 1 ottobre; entro il 30 aprile la Provincia provvede alla trasmissione delle comunicazioni suppletive presentate entro il 1 marzo. 6. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e contenente le caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso. 7. In ogni camera o unita' abitativa deve essere esposto, in luogo ben visibile, una tabella contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale. 8. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni della presente legge. 9. La pubblicazione di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validita', nonche' le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.