Art. 5.
 Modifiche all'art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76
 
  L'art.  15  della  legge  regionale  17  ottobre  1994,  n.  76  e'
sostituito dal seguente:
  Entro  il  1  ottobre  di  ogni   anno   i   soggetti   autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  devono  comunicare alla
Provincia competente per territorio i prezzi  massimi  che  intendono
praticare   dal   1   gennaio   dell'anno   successivo,   nonche'  le
caratteristiche delle strutture.    Per  le  strutture  con  apertura
stagionale   invernale   la   decorrenza  dei  prezzi  comunicati  e'
anticipata al  1  dicembre  dell'anno  in  corso.    L'obbligo  della
comunicazione  non sussiste qualora non siano intervenute variazioni,
nei prezzi o nelle caratteristiche  della  struttura,  rispetto  alla
comunicazione precedente.
  2.  E'  prevista la facolta' di presentare entro il 1 marzo di ogni
anno  una  comunicazione  suppletiva  dei  prezzi  che  si  intendono
praticare dal 1 giugno dello stesso anno, se variati in aumento.
  3.  Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere
effettuata entro la data di inizio dell'attivita'.
  4. In caso di cessione della struttura il soggetto subentrante deve
trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo  in  caso
di variazione di quelli comunicati precedentemente.
  5.  La  comunicazione  dei  prezzi  e'  redatta  in conformita' del
modello approvato dalla Giunta regionale. Entro  il  30  novembre  la
Provincia  trasmette  su supporto magnetico, alla Regione e all'ENIT,
le comunicazioni dei prezzi presentate entro il 1 ottobre;  entro  il
30 aprile la Provincia provvede alla trasmissione delle comunicazioni
suppletive presentate entro il 1 marzo.
  6.  Nella  zona  di  ricevimento  degli ospiti della struttura deve
essere  esposta  e  perfettamente  visibile,  anche  senza  esplicita
richiesta  del cliente, una tabella riepilogativa conforme al modello
approvato dalla Giunta  regionale  e  contenente  le  caratteristiche
della struttura e i prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso.
  7.  In ogni camera o unita' abitativa deve essere esposto, in luogo
ben visibile, una tabella  contenente  le  informazioni  relative  al
prezzo  massimo  del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in
corso, redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.
  8. Le informazioni sulle  caratteristiche  delle  strutture  devono
essere  conformi  ai  dati  comunicati  alla  Provincia  in base alle
disposizioni della presente legge.
  9. La pubblicazione di offerte che  praticano  prezzi  inferiori  a
quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validita',
nonche'  le  eventuali  condizioni  relative  ai soggetti destinatari
delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l'offerta  deve
intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.