Art. 6. Modifiche all'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 Il comma 5 e seguenti dell'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, sono cosi' sostituiti: "5. Il titolare di impresa agrituristica e' soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000; a) qualora esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati; b) qualora non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 8; c) qualora non rispetti le condizioni previste dalle offerte di cui all'art. 15, comma 9. 6. Il titolare di impresa agrituristica e' soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 125.000 a L. 750.000 a) qualora la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 15 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni; b) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo incompleto rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia; c) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi non sia esposta o non sia completamente visibile; d) qualora la tabella prezzi sia compilata in modo incompleto o difforme rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale. 7. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 3, oltre alla sanzione pecuniaria viene disposta la chiusura dell'esercizio da 1 a 30 giorni. 8. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai precedenti comma, ancorche' diversi tra loro, nei due anni successivi le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. In tale caso viene disposta altresi' la chiusura dell'esercizio da 1 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione. 9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal Comune ed i relativi proventi sono da esso direttamente introitati; le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dalla Provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati. 10. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" nonche', per quanto non previsto dalla presente legge, le altre norme statali e regionali vigenti. Disposizioni transitorie 1. La presente legge si applica per la pubblicizzazione dei prezzi, secondo quanto indicato dall'art. 15 della legge regionale 76/94 come modificato, a valere dal 1998. 2. La determinazione e la comunicazione dei prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per l'anno 1997, conservano validita' fino al 31 dicembre 1997 e comunque fino a completa attuazione delle procedure di cui all'art. 15 della legge regionale 76/94 come modificata. 3. Sono fatte salve le autorizzazioni agrituristiche rilasciate in base alla legge n. 730/85 precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 36/87. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 2 luglio 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 3 giugno 1997 ed e' stata vistata dal commissario del governo il 28 giugno 1997.