Art. 6.
 Modifiche all'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76
 
  Il comma 5 e seguenti dell'art. 21 della legge regionale 17 ottobre
1994, n. 76, sono cosi' sostituiti:
  "5.  Il titolare di impresa agrituristica e' soggetto alla sanzione
pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000;
   a)  qualora  esponga  o  applichi  prezzi   superiori   a   quelli
comunicati;
   b)  qualora  non  ottemperi  alle  disposizioni di cui all'art. 15
comma 8;
   c) qualora non rispetti le condizioni previste  dalle  offerte  di
cui all'art. 15, comma 9.
  6.  Il  titolare di impresa agrituristica e' soggetto alla sanzione
pecuniaria da L. 125.000 a L. 750.000
   a) qualora la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 15  risulti
incompleta  o  priva  di indicazioni relative a caratteristiche della
struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;
   b) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi  sia  compilata  in
modo   incompleto   rispetto  al  modello  predisposto  dalla  Giunta
regionale, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia;
   c) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi non sia  esposta  o
non sia completamente visibile;
   d)  qualora  la  tabella prezzi sia compilata in modo incompleto o
difforme rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale.
  7. Qualora sia accertata la violazione di cui  al  comma  3,  oltre
alla sanzione pecuniaria viene disposta la chiusura dell'esercizio da
1 a 30 giorni.
  8.  In  caso  di  reiterazione  di  una  delle violazioni di cui ai
precedenti comma, ancorche' diversi tra loro, nei due anni successivi
le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. In tale caso  viene
disposta  altresi'  la  chiusura  dell'esercizio da 1 a 30 giorni. In
caso di reiterate violazioni, il Comune puo'  procedere  alla  revoca
dell'autorizzazione.
  9.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal
Comune ed i relativi proventi sono da esso  direttamente  introitati;
le  sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dalla Provincia e i
relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
  10. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27 luglio
1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" nonche', per quanto
non previsto dalla presente legge, le altre norme statali e regionali
vigenti.
                      Disposizioni transitorie
 
  1. La presente legge si applica per la pubblicizzazione dei prezzi,
secondo quanto indicato dall'art. 15 della legge regionale 76/94 come
modificato, a valere dal 1998.
  2. La determinazione e la comunicazione dei prezzi delle  strutture
avvenute   sulla  base  della  normativa  vigente  per  l'anno  1997,
conservano validita' fino al 31  dicembre  1997  e  comunque  fino  a
completa  attuazione  delle  procedure di cui all'art. 15 della legge
regionale 76/94 come modificata.
  3. Sono fatte salve le autorizzazioni agrituristiche rilasciate  in
base  alla  legge  n.  730/85  precedenti all'entrata in vigore della
legge regionale 36/87.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   Firenze, 2 luglio 1997
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale  il  3
giugno  1997  ed  e'  stata vistata dal commissario del governo il 28
giugno 1997.