Art. 2. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 60.000.000, si provvede con la disponibilita' esistente sul capitolo 3132114 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995. 2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 26 aprile 1995 VERALDI