Art. 2.
 
  1. All'onere derivante dalla presente legge,  valutato  per  l'anno
1995  in  L.  60.000.000, si provvede con la disponibilita' esistente
sul capitolo 3132114 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.
  2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio  finanziario
1996  la  corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti
alla Regione ai sensi dell'art. 8 della  legge  16  maggio  1970,  n.
281,  e' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di
approvazione del  bilancio  della  Regione  e  con  l'apposita  legge
finanziaria che l'accompagna.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
   Catanzaro, 26 aprile 1995
                               VERALDI