Art. 2.
 
  1. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente  legge
e'  stanziata  annualmente  una  somma idonea a far fronte a tutte le
iniziative della  Fondazione  "Piccolo  Museo  San  Paolo  di  Reggio
Calabria" finalizzate alla raccolta di opere di particolare interesse
artistico,  a  studi  e  ricerche  specifiche ed alla sistemazione ed
esposizione alla collettivita' di opere d'arte, documenti e materiale
librario ed audiovisivo.