Art. 3. 1. Entro il 30 marzo di ciascun anno la fondazione e' tenuta a presentare alla giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attivita' svolta od in corso di svolgimento e sui programmi di attivita' da svolgere nell'anno successivo. 2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.