Art. 3.
 
  1. Entro il 30 marzo di ciascun anno  la  fondazione  e'  tenuta  a
presentare   alla   giunta   regionale,   una  dettagliata  relazione
sull'impiego del contributo, sull'attivita' svolta  od  in  corso  di
svolgimento  e  sui  programmi  di  attivita'  da  svolgere nell'anno
successivo.
  2. La mancata presentazione della relazione di  cui  al  precedente
comma,  comporta  la  perdita  del  diritto ad ottenere il contributo
previsto dalla presente legge.