Art. 4. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000, si provvede con la disponibilita' esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995. 2. La predetta disponibilita' di bilancio e' utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132136 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione "Contributo alla Fondazione Piccolo Museo San Paolo con sede in Reggio Calabria" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 50.000.000. 3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1979, n. 281, sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 26 aprile 1995 VERALDI