Art. 4.
 
  1. All'onere derivante dalla presente legge,  valutato  per  l'anno
1995  in  L.  50.000.000, si provvede con la disponibilita' esistente
sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente  per  far  fronte  agli  oneri
derivanti  da  provvedimenti  legislativi che si perfezioneranno dopo
l'approvazione  del  bilancio,  recanti  spese  di   parte   corrente
attinenti  alle  funzioni  normali  (elenco  n.  1)"  dello  stato di
previsione della spesa per l'anno 1995.
  2.  La  predetta   disponibilita'   di   bilancio   e'   utilizzata
nell'esercizio  in  corso, ponendo la competenza della spesa a carico
del capitolo 3132136 che si  istituisce  nello  stato  di  previsione
della  spesa  per  l'esercizio  1995 con la denominazione "Contributo
alla Fondazione Piccolo Museo San Paolo con sede in Reggio  Calabria"
e  lo  stanziamento,  in  termini  di  competenza  e  di cassa, di L.
50.000.000.
  3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio  finanziario
1996  la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti
alla Regione ai sensi dell'art. 8 della  legge  16  maggio  1979,  n.
281,  sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge
di  approvazione  del  bilancio  della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
   Catanzaro, 26 aprile 1995
                               VERALDI