Art. 10.
 
  L'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
         "Art. 10. Modalita' di presentazione della domanda.
 
  1.  La  domanda di autorizzazione e' presentata al Presidente della
Giunta regionale, o suo delegato, ed in copia con tutti gli  allegati
al  Comune  o  ai  Comuni  nonche'  alle  Comunita'  Montane  nel cui
territorio e'  compreso  il  giacimento  o,  se  non  compreso,  alla
Provincia.
  2. All'atto della presentazione della domanda il richiedente ne da'
avviso alle soprintendenze alle antichita' ed ai monumenti e a quella
archeologica,  territorialmente competenti, allegando una planimetria
relativa alla zona interessata alla coltivazione.
  3. Il Comune o i Comuni,  le  Comunita'  Montane  o  la  Provincia,
nonche'  la  soprintendenza  per  i beni archeologici, entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione,
trasmetteranno alla Giunta regionale il proprio  motivato  parere  di
cui all'articolo 5  della presente legge.
  4.  La  mancata  comunicazione del parere entro il termine predetto
equivale ad assenso".