Art. 10. L'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 10. Modalita' di presentazione della domanda. 1. La domanda di autorizzazione e' presentata al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed in copia con tutti gli allegati al Comune o ai Comuni nonche' alle Comunita' Montane nel cui territorio e' compreso il giacimento o, se non compreso, alla Provincia. 2. All'atto della presentazione della domanda il richiedente ne da' avviso alle soprintendenze alle antichita' ed ai monumenti e a quella archeologica, territorialmente competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla coltivazione. 3. Il Comune o i Comuni, le Comunita' Montane o la Provincia, nonche' la soprintendenza per i beni archeologici, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno alla Giunta regionale il proprio motivato parere di cui all'articolo 5 della presente legge. 4. La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso".