Art. 11. L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 11. Rilascio dell'autorizzazione. 1. ll competente Settore, entro centoventi giorni dal ricevimento o dalla formazione dei pareri e/o nulla osta richiesti dalla presente legge, sulla domanda di autorizzazione e relativi allegati, deve disporre l'istruttoria della pratica con relazione conclusiva ai fini del provvedimento di cui al successivo comma 5 del presente articolo. 2. Detto termine puo' essere interrotto una sola volta in relazione all'esigenza di richiedere all'istante, o agli enti, organi od uffici integrazione di documentazione e/o relazioni e/o pareri. In tal caso la relazione istruttoria deve essere completata entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e/o pareri integrativi richiesti e, comunque, anche in caso di mancato ricevimento di tali atti e/o pareri, non oltre novanta giorni dalla loro richiesta. 3. In relazione alle istanze aventi ad oggetto cave interesanti aree sulle quali non sussistono gli impedimenti o vincoli previsti dall'articolo 7 della presente legge, nonche' nei casi in cui risultino gia' presenti i relativi nulla osta, assensi, svincoli, varianti ecc., ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 5, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, acquisiti i pareri di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, e, previa istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e/o 2 del presente articolo, provvede ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo. 4. Nelle zone sottoposte a tutela, ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazionie 1 settembre 1993, n. 33, nonche' nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle altre zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione all'esercizio di cava e' comunque subordinata al preventivo rilascio del nulla-osta da parte delle autorita' competenti alla tutela. 5. Il provvedimento definitivo di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere adottato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 o 2. 6. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede a comunicare l'autorizzazione agli enti interessati. 7. L'autorizzazione e' rilasciata per un periodo di tempo non superiore ad anni venti".