Art. 11.
 
  L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
               "Art. 11. Rilascio dell'autorizzazione.
 
  1. ll competente Settore, entro centoventi giorni dal ricevimento o
dalla  formazione  dei pareri e/o nulla osta richiesti dalla presente
legge, sulla domanda di  autorizzazione  e  relativi  allegati,  deve
disporre l'istruttoria della pratica con relazione conclusiva ai fini
del provvedimento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
  2. Detto termine puo' essere interrotto una sola volta in relazione
all'esigenza di richiedere all'istante, o agli enti, organi od uffici
integrazione  di documentazione e/o relazioni e/o pareri. In tal caso
la relazione istruttoria deve essere completata entro  trenta  giorni
dal  ricevimento  degli  atti  e/o  pareri  integrativi  richiesti e,
comunque,  anche  in  caso  di  mancato  ricevimento di tali atti e/o
pareri, non oltre novanta giorni dalla loro richiesta.
  3. In relazione alle istanze aventi  ad  oggetto  cave  interesanti
aree  sulle  quali  non sussistono gli impedimenti o vincoli previsti
dall'articolo 7  della  presente  legge,  nonche'  nei  casi  in  cui
risultino  gia'  presenti  i  relativi nulla osta, assensi, svincoli,
varianti ecc., ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 36,  comma  5,
della  presente  legge,  il  Presidente della Giunta regionale, o suo
delegato, acquisiti i pareri di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
presente  legge,  e,  previa istruttoria di cui ai precedenti commi 1
e/o 2 del presente articolo, provvede ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del
presente articolo.
  4. Nelle zone sottoposte a tutela, ai sensi della legge  10  giugno
1939,  n.  1089,  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8
agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre  1991,  n.  394  e  delle
leggi  regionali  27  giugno  1987,  n.  35 e successive modifiche ed
integrazionie 1 settembre 1993, n. 33, nonche' nelle aree  sottoposte
a vincolo idrogeologico e nelle altre zone soggette a vincoli statali
o  regionali,  l'autorizzazione  all'esercizio  di  cava  e' comunque
subordinata al preventivo rilascio  del  nulla-osta  da  parte  delle
autorita' competenti alla tutela.
  5.  Il  provvedimento  definitivo  di  rilascio dell'autorizzazione
ovvero del suo diniego deve  essere  adottato  dal  Presidente  della
Giunta  regionale,  o  suo delegato, entro sessanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 o 2.
  6. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede a
comunicare l'autorizzazione agli enti interessati.
  7. L'autorizzazione e' rilasciata  per  un  periodo  di  tempo  non
superiore ad anni venti".