Art. 12.
 
  L'articolo  13  della  legge  regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e'
cosi' riformulato:
          "Art. 13. Modi di estinzione dell'autorizzazione.
 
  1. L'autorizzazione si estingue:
   a) per scadenza del termine;
   b) per rinuncia;
   c) per trasferimento  a  terzi  senza  preventiva  autorizzazione,
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
   d)   per   decadenza  nel  caso  che  l'imprenditore  della  cava,
preventivamente diffidato,  non  osservi  le  prescrizioni  contenute
nell'atto di autorizzazione.
  2.  La  diffida  ad  adempiere,  prevista  dalla  lettera  d), deve
assegnare un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a
giorni centottanta.
  3. La decadenza dell'autorizzazione puo' inoltre essere pronunciata
dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato:
   a) per mancato inizio dell'attivita' estrattiva entro quattro mesi
dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero nel caso  di
sospensione per un periodo superiore a sei mesi;
   b) per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate".