Art. 12. L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' riformulato: "Art. 13. Modi di estinzione dell'autorizzazione. 1. L'autorizzazione si estingue: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3; d) per decadenza nel caso che l'imprenditore della cava, preventivamente diffidato, non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione. 2. La diffida ad adempiere, prevista dalla lettera d), deve assegnare un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a giorni centottanta. 3. La decadenza dell'autorizzazione puo' inoltre essere pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato: a) per mancato inizio dell'attivita' estrattiva entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero nel caso di sospensione per un periodo superiore a sei mesi; b) per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate".