Art. 13. L'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: Art. 14. Revoca dell'autorizzazione. 1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attivita' estrattiva, quali dissesti idrogeologici, salvaguardia della sicurezza e della salute delle maestranze e dei terzi, pericoli per opere pubbliche e private, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione fatta salva la determinazione di un equo indennizzo per il valore degli impianti e l'obbligo del titolare per la ricomposizione ambientale prevista nel provvedimento di autorizzazione".