Art. 13.
 
  L'articolo  14  della  legge  regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e'
cosi' modificato:
                Art. 14. Revoca dell'autorizzazione.
 
  1.  Qualora  sia  intervenuta  una  alterazione  della   situazione
geologica  della  zona interessata dal giacimento tale da rendere non
tollerabile la prosecuzione dell'attivita' estrattiva, quali dissesti
idrogeologici, salvaguardia della  sicurezza  e  della  salute  delle
maestranze  e  dei  terzi, pericoli per opere pubbliche e private, il
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, puo'  disporre  la
revoca  dell'autorizzazione  fatta salva la determinazione di un equo
indennizzo per il valore degli impianti e l'obbligo del titolare  per
la   ricomposizione   ambientale   prevista   nel   provvedimento  di
autorizzazione".