Art. 14.
 
  L'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
          "Art. 18. Convenzione fra imprenditori e Comuni.
 
  1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune
o  i  Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo
schema  tipo  approvato  dalla  Giunta  regionale,  nel  quale  sara'
previsto  che  il titolare dell'autorizzazione o della concessione e'
tenuto a versare, in unica soluzione entro il  31  dicembre  di  ogni
anno,  al  Comune  o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa
necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla  mera
ricomposizione dell'area.
  2.  Il  suddetto contributo verra' determinato dal Presidente della
Giunta Regionale o suo delegato in  relazione  al  tipo,  qualita'  o
quantita'  del  materiale  estratto  nell'anno ed in conformita' alle
tariffe stabilite dalla Giunta regionale.
  3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2,
debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la
realizzazione di interventi e di opere connesse  alla  ricomposizione
ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita'
di cava.
  4.  Il  mancato  pagamento  comporta,  comunque,  la  revoca  della
concessioneo dell'autorizzazione.
  5. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al  comma
1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta regionale il
versamento  della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale
di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare  entro  e
non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attivita' estrattiva.