Art. 14. L'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 18. Convenzione fra imprenditori e Comuni. 1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nel quale sara' previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione e' tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area. 2. Il suddetto contributo verra' determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualita' o quantita' del materiale estratto nell'anno ed in conformita' alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale. 3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita' di cava. 4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessioneo dell'autorizzazione. 5. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attivita' estrattiva.