Art. 15. L'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 19. Concessione edilizia. 1. Il provvedimento di concessione, previsto dall'articolo 1 della legge28 gennaio 1977, n. 10, e' obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attivita' della cava. 2. Il suo rilascio e' obbligatorio, purche' non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge. 3. Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attivita' autorizzata, fatta salva la facolta' di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti".