Art. 15.
 
  L'articolo  19  della  legge  regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e'
cosi' modificato:
                   "Art. 19. Concessione edilizia.
 
  1. Il provvedimento di concessione, previsto dall'articolo 1  della
legge28  gennaio  1977,  n. 10, e' obbligatorio per i manufatti e gli
impianti ed ogni altra opera collegata all'attivita' della cava.
  2. Il suo rilascio e' obbligatorio, purche' non  in  contrasto  con
gli  strumenti  urbanistici  vigenti, e subordinato esclusivamente al
possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo  4  della
presente legge.
  3.  Tali  manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti
dopo  la  cessazione  dell'attivita'  autorizzata,  fatta  salva   la
facolta'  di  una  diversa  utilizzazione  consentita dagli strumenti
urbanistici vigenti".