Art. 16.
 
  L'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
                   "Art. 20. Permesso di ricerca.
 
  1.  Qualora  si  tratti di accertare la quantita', la consistenza e
l'economicita' di giacimenti su fondi non in disponibilita',  occorre
l'apposito permesso rilasciato dal Comune nel cui territorio ricadono
i  fondi stessi, a norma della legge regionale 29 maggio 1980, n.  54
e previo deposito di una cauzione fissata dal Comune stesso.
  2. I possessori dei fondi,  compresi  nel  perimetro  al  quale  si
riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca.
  3.  Nel  caso  che  il  proprietario  del fondo e il richiedente il
permesso di ricerca non si siano accordati,  si  procedera'  a  norma
dell'articolo 10 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
  4.  La  domanda di autorizzazione, da presentarsi dagli interessati
al Comune ed, in copia, al competente settore, deve essere  corredata
da  un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una
relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da  cercare,  ai
lavori  da  compiere,  ai  mezzi  da  impiegare  e  alla durata della
ricerca.
  5. Il permesso,  valutata  l'idoneita'  tecnica  ed  economica  del
richiedente, e' rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda.
  6.  Nel  permesso  di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalita',
l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme  ammesse
dalle  leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso,
nonche' i termini iniziale e finale della ricerca. Il termine  finale
non  puo'  essere  superiore  ad un anno, salvo proroga motivata, che
puo' essere accordata per un periodo  massimo  di  sei  mesi,  previo
accertamento  e  constatazione  dei  lavori  compiuti e dei risultati
ottenuti".