Art. 16. L'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 20. Permesso di ricerca. 1. Qualora si tratti di accertare la quantita', la consistenza e l'economicita' di giacimenti su fondi non in disponibilita', occorre l'apposito permesso rilasciato dal Comune nel cui territorio ricadono i fondi stessi, a norma della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e previo deposito di una cauzione fissata dal Comune stesso. 2. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca. 3. Nel caso che il proprietario del fondo e il richiedente il permesso di ricerca non si siano accordati, si procedera' a norma dell'articolo 10 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. 4. La domanda di autorizzazione, da presentarsi dagli interessati al Comune ed, in copia, al competente settore, deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da cercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca. 5. Il permesso, valutata l'idoneita' tecnica ed economica del richiedente, e' rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. 6. Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalita', l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonche' i termini iniziale e finale della ricerca. Il termine finale non puo' essere superiore ad un anno, salvo proroga motivata, che puo' essere accordata per un periodo massimo di sei mesi, previo accertamento e constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti".