Art. 17.
 
  L'articolo 22 della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' sostituito:
                 "Art. 22. Osservatorio delle cave.
 
  1.  Presso  il settore ricerche e valorizzazione di cave, torbiere,
acque minerali e termali e' istituito l'Osservatorio regionale  delle
cave.
  2.  L'Osservatorio,  avvalendosi  delle  strutture  del  competente
Settore Cave e/o  Settori  Provinciali,  raccoglie,  tramite  i  dati
conoscitivi  da  fornirsi  a  cura  delle ditte esercenti l'attivita'
estrattiva, elementi relativi a:
   a) quantita' e natura del materiale estratto e tipologia  del  suo
utilizzo primario;
   b) utilizzazione e/o destinazione del materiale di scarto.
  3.  I  titolari  di  autorizzazioni  e/o  concessioni  sono tenuti,
secondo le istruzioni che il Presidente della Giunta regionale, o suo
delegato, emanera'  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  a comunicare all'Osservatorio, con cadenza annuale,
le informazioni di cui al precedente comma 2, a fornire le notizie ed
i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti dallo  stesso
Osservatorio  e  ponendo  a  disposizione di quest'ultimo i mezzi per
l'acquisizione diretta dei dati stessi.
  4. In caso di inottemperanza,  i  titolari  di  autorizzazioni  e/o
concessioni  sono  passibili  delle  sanzioni di cui all'articolo 28,
comma 4, della presente legge.
  5. I dati, le notizie ed i chiarimenti cosi' ottenuti sono  coperti
dalla  guarentigia  di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1926,
n. 1162.
  6.  Il  personale  preposto  al  controllo  e  vigilanza  ai  sensi
dell'articolo  25  della  presente  legge, comunica periodicamente le
inflazioni rilevate in relazione:
   a) alle attivita' estrattive esercite in difetto di autorizzazione
e/o concessione;
   b) alla mancata osservanza del piano di utilizzazione rispetto  al
progetto approvato;
   c) al mancato rispetto delle fasi e delle modalita' di attuazione
 del piano di recupero o ricomposizione ambientale;
   d)  alle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 28,  comma 1,
della presente legge.
  7. All'Osservatorio compete la verifica dell'attuazione  del  piano
regionale delle cave di cui all'articolo 2 e 28 della presente legge.
  8. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sulla base
dei  dati  acquisiti  dall'Osservatorio,  riferisce  entro il mese di
dicembre  diogni   anno   al   Consiglio   regionale   sull'andamento
dell'attivita'   estrattivanel   territorio   regionale,  sulle  piu'
aggiornate previsioni dei fabbisogni e sullo stato di attuazione  del
piano delle attivita' estrattive".