Art. 17. L'articolo 22 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' sostituito: "Art. 22. Osservatorio delle cave. 1. Presso il settore ricerche e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali e' istituito l'Osservatorio regionale delle cave. 2. L'Osservatorio, avvalendosi delle strutture del competente Settore Cave e/o Settori Provinciali, raccoglie, tramite i dati conoscitivi da fornirsi a cura delle ditte esercenti l'attivita' estrattiva, elementi relativi a: a) quantita' e natura del materiale estratto e tipologia del suo utilizzo primario; b) utilizzazione e/o destinazione del materiale di scarto. 3. I titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono tenuti, secondo le istruzioni che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, emanera' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a comunicare all'Osservatorio, con cadenza annuale, le informazioni di cui al precedente comma 2, a fornire le notizie ed i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti dallo stesso Osservatorio e ponendo a disposizione di quest'ultimo i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati stessi. 4. In caso di inottemperanza, i titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 28, comma 4, della presente legge. 5. I dati, le notizie ed i chiarimenti cosi' ottenuti sono coperti dalla guarentigia di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162. 6. Il personale preposto al controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, comunica periodicamente le inflazioni rilevate in relazione: a) alle attivita' estrattive esercite in difetto di autorizzazione e/o concessione; b) alla mancata osservanza del piano di utilizzazione rispetto al progetto approvato; c) al mancato rispetto delle fasi e delle modalita' di attuazione del piano di recupero o ricomposizione ambientale; d) alle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della presente legge. 7. All'Osservatorio compete la verifica dell'attuazione del piano regionale delle cave di cui all'articolo 2 e 28 della presente legge. 8. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sulla base dei dati acquisiti dall'Osservatorio, riferisce entro il mese di dicembre diogni anno al Consiglio regionale sull'andamento dell'attivita' estrattivanel territorio regionale, sulle piu' aggiornate previsioni dei fabbisogni e sullo stato di attuazione del piano delle attivita' estrattive".