Art. 18. L'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' riformulato: "Art. 23. Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione. 1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione odella concessione deve chiedere al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione oconcessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale. 2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Regione di concerto con un funzionario dell'Ispettorato forestale, da un incaricato del Comune e dalle guardie ecologiche volontarie indicate dalle associazioni ambientalistiche che fanno parte della commissione di cui all'articolo 3 della presente legge. Tale accertamento deve vertere, tra l'altro, anche sull'attecchimento delle specie arboree e/o vegetali piantumati. 3. Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti. 4. Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, entro un massimo di mesi otto, trascorso inutilmente il quale, la Giunta regionale provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della cauzione. 5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 6. Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla scadenza dell'autorizzazione o concessione salva proroga accordata su motivata richiesta".