Art. 19.
 
  L'articolo  25  della  legge  regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e'
cosi' modificato:
              "Art. 25. Vigilanza e polizia mineraria.
 
  1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione
dei materiali di cava circa la loro abusivita'  o  difformita'  dalla
presente  legge,  nonche'  quelle  connesse  in  materia  di  polizia
mineraria di cui al terzo comma  dell'articolo  62  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate
dal personale  regionale  del  competente  settore  e/o  dei  settori
all'uopo delegati ed al quale e' attribuita la qualifica di agente di
polizia giudiziaria.
  2.  La  Giunta  regionale,  con  proprio  personale e strumenti, si
attrezzera' in  maniera  tale  da  poter  valutare  la  pericolosita'
dell'esercizio  delle  cave in relazione all'immissione nell'ambiente
di polveri, rumori, vibrazioni.
  3. Con apposito regolamento il Consiglio regionale disciplinera' la
collaborazione volontaria di guardie  ecologiche  facenti  capo  alle
Associazioni   ambientalistiche,   naturalistiche  e  dei  produttori
agricoli piu' rappresentative.
  4.   Il   regolamento   dovra'   essere   emanato  entro  sei  mesi
dall'approvazione della presente legge".