Art. 19. L'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 25. Vigilanza e polizia mineraria. 1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusivita' o difformita' dalla presente legge, nonche' quelle connesse in materia di polizia mineraria di cui al terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal personale regionale del competente settore e/o dei settori all'uopo delegati ed al quale e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 2. La Giunta regionale, con proprio personale e strumenti, si attrezzera' in maniera tale da poter valutare la pericolosita' dell'esercizio delle cave in relazione all'immissione nell'ambiente di polveri, rumori, vibrazioni. 3. Con apposito regolamento il Consiglio regionale disciplinera' la collaborazione volontaria di guardie ecologiche facenti capo alle Associazioni ambientalistiche, naturalistiche e dei produttori agricoli piu' rappresentative. 4. Il regolamento dovra' essere emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge".