Art. 2.
 
  L'articolo  3  della  legge  regionale 13 dicembre 1985, n.  54, e'
cosi' modificato:
              "Art. 3. Commissione Tecnico-Consultiva.
 
  1. E' istituita la Commissione  tecnico  consultiva  composta  come
appresso:
   a)  dall'Assessore  che  soprintende  al  competente settore o suo
delegato, che assume la carica di presidente;
   b) dal dirigente il competente settore, che assume  la  carica  di
vice-presidente;
   c)  dal  coordinatore  dell'Area  ecologia,  tutela dell'ambiente,
disinquinamento, Protezione civile;
   d)  dal  coordinatore  dell'Area  gestione  del  territorio,  beni
culturali, ambientali e paesistici;
   e) dal coordinatore dell'Area avvocatura;
   f) dal coordinatore del Settore primario;
   g)  da  due  rappresentanti effettivi designati dalle associazioni
ambientalistiche riconosciute dal Ministero dell'ambiente;
   h) da due rappresentanti effettivi designati congiuntamente  dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale;
   i)  da  due rappresentanti effettivi designati dall'organizzazione
degli imprenditori piu' rappresentativa a livello nazionale.
  2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) del  comma 1
possono delegare dipendenti con qualifica non inferiore a dirigente.
  3. Per i componenti di cui alle lettere g), h) i) del comma  1,  le
associazioni   o   le   organizzazioni  indicate  designano  anche  i
rispettivi membri supplenti che  intervengono  alle  sedute  in  caso
diassenza o impedimento dei membri effettivi.
  4.  Le  designazioni  dovranno pervenire entro e non oltre sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta.  Trascorso  inutilmente  tale
termine,  i  soggetti  invitati alla designazione perdono il relativo
diritto ed i componenti di  competenza  vengono  nominati  d'ufficio,
entro  i  successivi  trenta  giorni,  dal  Presidente  della  Giunta
regionale.
  5.  E'  componente  di  diritto,  con  voto consultivo, il relatore
dell'argomento all'ordine del giorno, designato dal Presidente  della
commissione,  al  quale possono essere associati, qualora l'argomento
lo richieda, uno o piu' esperti qualificati (dirigenti e/o funzionari
regionali,    esperti    esterni    in    materia     amministrativa,
ambientalistica, urbanistica, idrogeologica, ingegneria etc.).
  6.  Ai  componenti  della  Commissione,  agli  esperti  esterni, al
segretario della commissione, e' corrisposto un gettone di  presenza,
per  ogni  giornata  di  effettiva  partecipazione  alle sedute, pari
all'indennita' di presenza stabilita per  i  componenti  il  Comitato
regionale di controllo ed il rimborso di eventuali spese di trasferta
da  liquidarsi  ai  sensi  dell'articolo  59 della legge regionale 27
luglio 1978, n. 20.
  7.  Svolge  le  funzioni  di  segretario   della   Commissione   un
funzionario del Settore cave della Regione Campania.
  8.  La  Commissione  e'  nominata  con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica per tutto l'arco della  legislatura
regionale.
  9.  La  commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente
legge, nonche' quando l'amministrazione regionale o quelle dei Comuni
interessati ne facciano richiesta.
  10.  Per  la  validita'  delle  adunanze  e'  richiesta,  in  prima
convocazione,  la  presenza  di  almeno  la  meta'  dei componenti la
commissione ed, in seconda  convocazione,  di  almeno  un  terzo  dei
componenti  la commissione.  Essa delibera a maggioranza dei presenti
ed, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
  11. Alla spesa occorrente per il  funzionamento  della  Commissione
tecnico  consultiva  si  fa  fronte  con lo stanziamento del cap. 108
dello stato di  previsione  della  spesa  dell'esercizio  finanziario
1995.   Per   gli   anni  successivi  si  fa  fronte  con  l'apposito
stanziamento di bilancio".