Art. 20.
 
  L'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre  1985.  n.  54,  e'
cosi' modificato:
                         "Art. 28. Sanzioni.
 
  1.  Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione e'
soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6  milioni
e  non  superiore  a  lire  20 milioni, nonche', qualora vi sia stata
alterazione  dell'ambiente,  all'obbligo   di   provvedere   al   suo
ripristino   o,   quando   non  sia  possibile,  alla  ricomposizione
ambientale secondo  le  prescrizioni  dettate  dal  Presidente  della
Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in
caso  diinerzia,  di  provvedere  d'ufficio con rivalsa delle spese a
carico dell'inadempiente.
  2. Nel  caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel
permesso  di  ricerca  o  nel  provvedimento  di  autorizzazione o di
concessione e' comminata una sanzione amministrativa non inferiore  a
lire  1  milione  e  non superiore a lire 5 milioni, con l'obbligo, a
carico dell'inadempiente,  di  provvedere  all'attuazione  di  quanto
prescritto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
  3.  Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale,
si procede con le stesse modalita' stabilite dal comma 1 del presente
articolo.
  4. I titolari di permessi di  ricerca  o  di  autorizzazione  o  di
concessione  che  si  sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso
per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i
chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non
inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 3 milioni.
  5. Per l'applicazione delle sanzioni  amministrative  indicate  nel
presente  articolo  e  per la riscossione coattiva delle somme dovute
dai trasgressori, e' competente il Presidente della Giunta Regionale,
o suo delegato, che provvede nel rispetto delle norme della legge  24
novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13.
  6.  Dei  provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo verra' data
notizia mediante adeguata pubblicita' e comunque mediante  affissione
all'Albo del Comune interessato.
  7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, detratta la
somma spettante agli agenti scopritori ai sensi della legge regionale
10  gennaio  1983,  n.  13, incrementeranno il fondo regionale di cui
all'articolo 38 della presente legge per interventi di ricomposizione
ambientale delle aree delle cave abbandonate".