Art. 20. L'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre 1985. n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 28. Sanzioni. 1. Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonche', qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso diinerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. 2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione e' comminata una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni, con l'obbligo, a carico dell'inadempiente, di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 3. Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalita' stabilite dal comma 1 del presente articolo. 4. I titolari di permessi di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 3 milioni. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, e' competente il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13. 6. Dei provvedimenti di cui al presente articolo verra' data notizia mediante adeguata pubblicita' e comunque mediante affissione all'Albo del Comune interessato. 7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, detratta la somma spettante agli agenti scopritori ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, incrementeranno il fondo regionale di cui all'articolo 38 della presente legge per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate".