Art. 21.
 
  L'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
                   "Art. 32. Contributi regionali.
 
  1.   Per   la  realizzazione  degli  interventi  di  ricomposizione
ambientale  delle  aree  di  cave  abbandonate,  la  Regione  concede
contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta
ammissibile:
   a) 50% a favore degli interventi dei privati;
   b)  75% a favore degli interventi dei Comuni e loro Associazioni o
Consorzi, nonche' Consorzi di bonifica e Comunita' montane.
  2. Nella concessione del  contributo  viene  data  preferenza  agli
interventi di soggetti pubblici.
  3.  Ai  fini  della concessione del contributo, la Giunta regionale
sulla base delle risultanze dei censimenti comunali, dei dati in  suo
possesso, nonche' dei progetti trasmessi ai sensi dell'arti-
   colo  31  della presente legge, approva un programma annuale degli
interventi, con la determinazione dell'entita'  dei  contributi  che,
comunque,  nell'ambito delle percentuali determinate, di cui al comma
1, non potra' superare per i soggetti pubblici  il  75%  della  spesa
ritenuta ammissibile e, per i privati, il 50%.
  4.  I  contributi  sono  accreditati su appositi conti vincolati ai
Comuni nel cui ambito gli interventi vengono  realizzatitotalmente  o
prevalentemente.
  5.  Il  Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del
30% all'atto di inizio dei lavori e per la parte restante al  termine
dei  lavori  medesimi,  previo accertamento della loro conformita' al
progetto sovvenzionato.
  6. Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al comma  4,
sono a credito della Regione.
  7.  Gli Enti interessati ed i privati dovranno dare inizio ailavori
entro tre mesi dalla data di finanziamento  ed  informare  la  Giunta
regionale   sull'andamento  dei  lavori  e  su  eventuali  ritardi  o
difficolta' che venissero a determinarsi.
  8. La Giunta regionale puo' revocare, previa diffida e  sentito  il
sindaco,  il  contributo  concesso  in  caso  di mancata attuazione o
modificazione dell'intervento finanziario o ordinare la  restituzione
della parte di contributo gia' erogato.
  9.  Al  saldo del contributo si provvede previo collaudo a cura del
competente settore.
  10. All'onere derivante  dall'incremento  per  la  concessione  dei
contributi  di cui al precedente comma 1, nonche' per la spesa di cui
al comma 9 del presente articolo, si fa fronte con le  disponibilita'
di cui al cap. 1138 dello stato di previsione della spesa da adeguare
annualmente   con  la  legge  di  bilancio  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281".