Art. 21. L'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 32. Contributi regionali. 1. Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile: a) 50% a favore degli interventi dei privati; b) 75% a favore degli interventi dei Comuni e loro Associazioni o Consorzi, nonche' Consorzi di bonifica e Comunita' montane. 2. Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi di soggetti pubblici. 3. Ai fini della concessione del contributo, la Giunta regionale sulla base delle risultanze dei censimenti comunali, dei dati in suo possesso, nonche' dei progetti trasmessi ai sensi dell'arti- colo 31 della presente legge, approva un programma annuale degli interventi, con la determinazione dell'entita' dei contributi che, comunque, nell'ambito delle percentuali determinate, di cui al comma 1, non potra' superare per i soggetti pubblici il 75% della spesa ritenuta ammissibile e, per i privati, il 50%. 4. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni nel cui ambito gli interventi vengono realizzatitotalmente o prevalentemente. 5. Il Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30% all'atto di inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformita' al progetto sovvenzionato. 6. Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al comma 4, sono a credito della Regione. 7. Gli Enti interessati ed i privati dovranno dare inizio ailavori entro tre mesi dalla data di finanziamento ed informare la Giunta regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficolta' che venissero a determinarsi. 8. La Giunta regionale puo' revocare, previa diffida e sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziario o ordinare la restituzione della parte di contributo gia' erogato. 9. Al saldo del contributo si provvede previo collaudo a cura del competente settore. 10. All'onere derivante dall'incremento per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1, nonche' per la spesa di cui al comma 9 del presente articolo, si fa fronte con le disponibilita' di cui al cap. 1138 dello stato di previsione della spesa da adeguare annualmente con la legge di bilancio con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281".