Art. 22.
 
  L'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
          "Art. 36. Norme transitorie per le cave in atto.
 
  1.  La  coltivazione  delle  cave  in atto alla data dell'8 gennaio
1986, per le quali, a norma dell'articolo  28  del  D.P.R.  9  aprile
1959,  n.  128, e' stata presentata denuncia al Comune e alla Regione
Campania, potra' essere proseguita, purche',  entro  sei  mesi  dalla
stessa  data,  l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento,
con la procedura e  documentazione  prevista  dall'articolo  8  della
presente  legge  ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e
18 della presente legge.
  2.  La denunzia d'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R.  9
aprile 1959, n. 128, e' titolo legittimante ai  fini  del  precedente
comma  1  purche'  la  stessa  risulti  presentata  al  Comune,  o al
Distretto Minerario, o alla Regione, o alla Provincia e sia  relativa
a   particelle  gia'  interessate  dallo  svolgimento  del  piano  di
coltivazione di cava.
  3. In caso di mancata presentazione della  domanda,  alla  scadenza
del  termine  predetto,  l'attivita'  di  coltivazione  si  considera
cessata e l'eventuale continuazione dei  lavori  e'  sottoposta  alle
sanzionidi cui all'articolo 28 della presente legge.
  4.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 non puo' essere delegata se
non quando l'attivita' estrattiva risulti in contrasto con i  vincoli
urbanistici,  paesaggistici,  idrogeologici ed archeologici derivanti
da altre leggi nazionali o regionali.
  5. Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici  ed
archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e gia' oggetto
di  coltivazioni  alla  data  di apposizione degli stessi l'attivita'
estrattiva puo' essere proseguita nei limiti delle superfici  oggetto
di   legittima   coltivazione  e,  comunque,  entro  i  limiti  delle
particelle ovvero della superficie gia' oggetto di coltivazione.
  6. Per  i  vincoli  imposti  successivamente  e  semprecche'  siano
suscettibili   di   deroga,   si  applichera'  la  procedura  di  cui
all'articolo 11, commi 4 e 5, della presente legge.
  7. Qualora la cava sia ubicata in zona  a  cio'  non  espressamente
destinata  dallo  strumento  urbanistico vigente, l'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 5,  della  presente  legge  costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico stesso".