Art. 22. L'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 36. Norme transitorie per le cave in atto. 1. La coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e' stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potra' essere proseguita, purche', entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall'articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge. 2. La denunzia d'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e' titolo legittimante ai fini del precedente comma 1 purche' la stessa risulti presentata al Comune, o al Distretto Minerario, o alla Regione, o alla Provincia e sia relativa a particelle gia' interessate dallo svolgimento del piano di coltivazione di cava. 3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attivita' di coltivazione si considera cessata e l'eventuale continuazione dei lavori e' sottoposta alle sanzionidi cui all'articolo 28 della presente legge. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere delegata se non quando l'attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali. 5. Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e gia' oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi l'attivita' estrattiva puo' essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie gia' oggetto di coltivazione. 6. Per i vincoli imposti successivamente e semprecche' siano suscettibili di deroga, si applichera' la procedura di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della presente legge. 7. Qualora la cava sia ubicata in zona a cio' non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della presente legge costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso".