Art. 23. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 36-bis. Norme transitorie per la convenzione. 1. Tutte le ditte esercenti cave in atto ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 38-ter, commi 2 e 3 della presente legge, per le quali non e' stata ancora richiesta la stipula della convenzione con il Comune, dovranno versare, entro e non oltre sessanta giorni dalla relativa comunicazione, un contributo al Comune che sara' stabilito in misura provvisoria dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale. 2. Detto contributo sara' versato per intero entro il 31 dicembre di ogni anno e non subira' variazioni fino alla sua determinazione da parte del Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 3. E' data facolta' al Comune di accettare, in alternativa al contributo, prestazioni di seguale importo fornite dalla ditta esercente la cava, quali la fornitura di materiali, l'utilizzo di mezzi meccanici, l'intervento in opere pubbliche preferenzialmente finalizzate al recupero ambientale o alla riutilizzazione di aree di cave dismesse. 4. In caso di inerzia del Comune nella stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo e per gli effetti di cui al comma medesimo, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deposita presso il Comune un atto d'obbligo, avente i contenuti propri dello schema tipo della convenzione approvata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della presente legge".