Art. 23.
 
  Dopo  l'articolo  36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54,
e' aggiunto il seguente articolo:
         "Art. 36-bis. Norme transitorie per la convenzione.
 
  1. Tutte le ditte esercenti cave in atto ai sensi dell'articolo  36
e  dell'articolo  38-ter,  commi  2  e 3 della presente legge, per le
quali non e' stata ancora richiesta la stipula della convenzione  con
il  Comune, dovranno versare, entro e non oltre sessanta giorni dalla
relativa comunicazione, un contributo al Comune che  sara'  stabilito
in  misura  provvisoria  dal Presidente della Giunta regionale, o suo
delegato, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.
  2. Detto contributo sara' versato per intero entro il  31  dicembre
di ogni anno e non subira' variazioni fino alla sua determinazione da
parte del Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
  3.  E'  data  facolta'  al  Comune  di accettare, in alternativa al
contributo,  prestazioni  di  seguale  importo  fornite  dalla  ditta
esercente  la  cava,  quali  la fornitura di materiali, l'utilizzo di
mezzi meccanici, l'intervento in  opere  pubbliche  preferenzialmente
finalizzate  al recupero ambientale o alla riutilizzazione di aree di
cave dismesse.
  4. In caso di inerzia del Comune nella stipula della convenzione di
cui al comma 1 del presente articolo e per  gli  effetti  di  cui  al
comma  medesimo,  il titolare dell'autorizzazione o della concessione
deposita presso il Comune  un  atto  d'obbligo,  avente  i  contenuti
propri  dello  schema  tipo  della convenzione approvata dalla Giunta
Regionale ai sensi dell'articolo 18 della presente legge".