Art. 24.
 
  Dopo l'articolo 36-bis della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.
54, e' aggiunto il seguente articolo:
        "Art. 36-ter. Norme transitorie per ambiti estrattivi
                      su terreni in uso civico.
 
  1.  La  coltivazione  delle  cave su terreni in uso civico, in atto
alla data dell'8 gennaio 1986 o alla data di entrata  invigore  della
legge 8 agosto 1985, n. 431, in assenza di mutamento di destinazione,
puo'  essere  esercitata  in attesa della autorizzazione regionale ai
sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,  purche',
entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'esercente  presenti  apposita   domanda,   con   la   procedura   e
documentazione  prevista  dal  precedente  articolo 8 ed adempia agli
obblighi previsti  dagli  articoli  6  e  18  della  presente  legge,
inviando  all'Ente  titolare  dei diritti di uso civico, una copia di
essa, corredata da una perizia giurata e da una planimetria catastale
dell'ambito estrattivo coltivato e da coltivare,  e  una  istanza  di
autorizzazione al mutamento di destinazione.
  2.  L'esistenza  in  atto  alle date di cui al comma 1 del presente
articolo e' documentata nei modi previsti dall'articolo 36, comma  2,
della presente legge.
  3.  In  caso  di mancata presentazione della domanda, alla scadenza
del termine predetto, l'attivita' di  coltivazione  non  puo'  essere
continuata  e  eventuale  continuazione dei lavori e' sottoposta alle
sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge.
  4. L'Ente titolare dei diritti di uso civico richiede alla  Regione
l'autorizzazione  al mutamento di destinazione ai sensi dell'articolo
12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,  per  i  terreni  interessati
dalle cave di cui al comma 1 del presente articolo.
  5.  L'autorizzazione  al  mutamento di destinazione non puo' essere
denegata se non quando l'attivita' estrattiva risulti incontrasto con
vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga".