Art. 24. Dopo l'articolo 36-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 36-ter. Norme transitorie per ambiti estrattivi su terreni in uso civico. 1. La coltivazione delle cave su terreni in uso civico, in atto alla data dell'8 gennaio 1986 o alla data di entrata invigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, in assenza di mutamento di destinazione, puo' essere esercitata in attesa della autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, purche', entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente presenti apposita domanda, con la procedura e documentazione prevista dal precedente articolo 8 ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge, inviando all'Ente titolare dei diritti di uso civico, una copia di essa, corredata da una perizia giurata e da una planimetria catastale dell'ambito estrattivo coltivato e da coltivare, e una istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione. 2. L'esistenza in atto alle date di cui al comma 1 del presente articolo e' documentata nei modi previsti dall'articolo 36, comma 2, della presente legge. 3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attivita' di coltivazione non puo' essere continuata e eventuale continuazione dei lavori e' sottoposta alle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge. 4. L'Ente titolare dei diritti di uso civico richiede alla Regione l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i terreni interessati dalle cave di cui al comma 1 del presente articolo. 5. L'autorizzazione al mutamento di destinazione non puo' essere denegata se non quando l'attivita' estrattiva risulti incontrasto con vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga".