Art. 25. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 38-bis. Delega dei poteri. 1. L'esercizio dei poteri afferenti i provvedimenti di cui alla presente legge e connessi con la potesta' di competenza del Presidente della Giunta regionale puo' essere delegato ai dirigenti dei Settori provinciali del Genio Civile o ai dirigenti dei Settori tecnico-amministrativi delle Foreste: 2. Da tale esercizio sono escluse le competenze derivanti dagli articoli 1 ultimo comma, 2, 3, 18 commi 2 e 4, 21 comma 1, 22, 23 comma 4, 24, 25 comma 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e35 comma 2 della presente legge, nonche' dagli articoli 9-bis e36-bis comma 1 della presente legge e, comunque, da definire con attodella Giunta regionale. 3. La delega di cui al precedente comma 1 e' esercitata mediante atti monocratici, nell'ambito della competenza territoriale di ciascun dirigente e con la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge. 4. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 1, nonche' ogni altro atto attinente all'argomento, devono essere rimessi in copia al competente settore regionale, cui resta la competenza di emanare direttive e di attuare le altre disposizioni previste dalla presente legge, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di inattivita' dei dirigenti dei settori di cui al comma 1 del presente articolo".