Art. 25.
 
  Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 dicembre 1985,  n.  54,
e' aggiunto il seguente articolo:
                  "Art. 38-bis. Delega dei poteri.
 
  1.  L'esercizio  dei  poteri  afferenti i provvedimenti di cui alla
presente  legge  e  connessi  con  la  potesta'  di  competenza   del
Presidente  della  Giunta regionale puo' essere delegato ai dirigenti
dei Settori provinciali del Genio Civile o ai dirigenti  dei  Settori
tecnico-amministrativi delle Foreste:
  2.  Da  tale  esercizio  sono escluse le competenze derivanti dagli
articoli 1 ultimo comma, 2, 3, 18 commi 2 e 4, 21  comma  1,  22,  23
comma  4,  24,  25  comma 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e35 comma 2 della
presente legge, nonche' dagli articoli 9-bis e36-bis  comma  1  della
presente   legge  e,  comunque,  da  definire  con  attodella  Giunta
regionale.
  3. La delega di cui al precedente comma 1  e'  esercitata  mediante
atti   monocratici,  nell'ambito  della  competenza  territoriale  di
ciascun dirigente e con la procedura di  cui  all'articolo  11  della
presente legge.
  4.  I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  precedente comma 1,
nonche'  ogni  altro  atto  attinente  all'argomento,  devono  essere
rimessi  in  copia  al  competente  settore  regionale,  cui resta la
competenza di emanare direttive e di attuare  le  altre  disposizioni
previste  dalla  presente  legge, ivi compreso l'esercizio del potere
sostitutivo del Presidente della Giunta  regionale,  nell'ipotesi  di
inattivita'  dei dirigenti dei settori di cui al comma 1 del presente
articolo".