Art. 26. Dopo l'articolo 38-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 38-ter. Norme finali e transitorie. 1. Ai fini dell'adozione del piano regionale delle attivita' estrattive, prescritte dall'articolo 2 della presente legge, il termine e' fissato al 31 dicembre 1995. 2. Sino all'entrata in vigore del piano regionale delle attivita' estrattive, il perimetro delle attivita' estrattive oggetto di istanze di prosecuzione della coltivazione delle cave in atto secondo quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge, fermo restante la possibilita' di proseguire l'attivita' estrattiva in approfondimento sull'area gia' interessata dai lavori di escavazione, puo' essere modificato per consentire il recupero ambientale di tutta l'area di cava a condizione che venga inoltrata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza. 3. Per le finalita' di cui al precedente comma 2 possono essere utilizzate aree adiacenti al perimetro di cava fino al30% della complessiva superficie adiacente e non superiore al 20% dell'area di cava ovvero del complesso estrattivo legittimamente interessato all'attivita' di coltivazione per i fronti di cava che hanno bisogno di una maggiore superficie necessaria per il corretto recupero ambientale. 4. La modifica del perimetro, ai sensi del precedente comma 3, e' sottoposta alle condizioni di cui appresso: a) la superficie, oggetto dell'originaria domanda di prosecuzione, sia esaurita o in fase di esaurimento; b) l'istanza di cui al precedente comma 2 venga documentata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge; c) l'importo del deposito cauzionale, di cui all'articolo 6 della presente legge, sia pari a quello che emerge dal piano finanziario di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), della presente legge; d) i lavori di ricomposizione ambientale siano attuati nella misura del 20% della cava se in fase di esaurimento e nella misura del 10% se la cava e' gia' esaurita e, comunque, secondo un progetto-programma redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera f), della presente legge. 5. Sono fatti salvi e conservano efficacia gli atti amministrativi depositati ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa di domande presentate dagli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che risultino ancora con essa compatibili ed aventi ad oggetto lo sviluppo dell'attivita'". "Art. 38-ter-bis. Norme finali e transitorie. 1. Le cave in esercizio ai sensi dell'articolo 36, commi 1e 2, della presente legge, per le quali la domanda di proseguimento sia stata presentata oltre il termine di legge ma entro il 31 dicembre 1988, possono essere oggetto della procedura di cui all'articolo 38-ter della presente legge, nel rispetto dei presupposti, tempi e modalita' in tale disposizione previsti".