Art. 26.
 
  Dopo l'articolo 38-bis della legge regionale 13 dicembre  1985,  n.
54, sono aggiunti i seguenti articoli:
              Art. 38-ter. Norme finali e transitorie.
 
  1.  Ai  fini  dell'adozione  del  piano  regionale  delle attivita'
estrattive, prescritte  dall'articolo  2  della  presente  legge,  il
termine e' fissato al 31 dicembre 1995.
  2.  Sino  all'entrata in vigore del piano regionale delle attivita'
estrattive,  il  perimetro  delle  attivita'  estrattive  oggetto  di
istanze di prosecuzione della coltivazione delle cave in atto secondo
quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge, fermo restante
la    possibilita'    di   proseguire   l'attivita'   estrattiva   in
approfondimento sull'area gia' interessata dai lavori di escavazione,
puo' essere modificato per consentire il recupero ambientale di tutta
l'area di cava a  condizione  che  venga  inoltrata,  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza.
  3.  Per  le  finalita'  di cui al precedente comma 2 possono essere
utilizzate aree adiacenti al  perimetro  di  cava  fino  al30%  della
complessiva  superficie adiacente e non superiore al 20% dell'area di
cava  ovvero  del  complesso  estrattivo  legittimamente  interessato
all'attivita'  di coltivazione per i fronti di cava che hanno bisogno
di una  maggiore  superficie  necessaria  per  il  corretto  recupero
ambientale.
  4.  La  modifica del perimetro, ai sensi del precedente comma 3, e'
sottoposta alle condizioni di cui appresso:
   a) la superficie, oggetto dell'originaria domanda di prosecuzione,
sia esaurita o in fase di esaurimento;
   b) l'istanza di cui al precedente comma  2  venga  documentata  ai
sensi dell'articolo 8 della presente legge;
   c)  l'importo del deposito cauzionale, di cui all'articolo 6 della
presente legge, sia pari a quello che emerge dal piano finanziario di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), della presente legge;
   d) i lavori  di  ricomposizione  ambientale  siano  attuati  nella
misura  del  20%  della cava se in fase di esaurimento e nella misura
del 10%  se  la  cava  e'  gia'  esaurita  e,  comunque,  secondo  un
progetto-programma redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera
f), della presente legge.
  5.  Sono fatti salvi e conservano efficacia gli atti amministrativi
depositati ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa di domande
presentate dagli  interessati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
della  presente  legge  che  risultino ancora con essa compatibili ed
aventi ad oggetto lo sviluppo dell'attivita'".
            "Art. 38-ter-bis. Norme finali e transitorie.
 
  1. Le cave in esercizio ai sensi  dell'articolo  36,  commi  1e  2,
della  presente  legge,  per le quali la domanda di proseguimento sia
stata presentata oltre il termine di legge ma entro  il  31  dicembre
1988,  possono  essere  oggetto  della  procedura di cui all'articolo
38-ter della presente legge, nel rispetto dei  presupposti,  tempi  e
modalita' in tale disposizione previsti".