Art. 27.
 
  Dopo  l'articolo 38-ter-bis della legge regionale 13 dicembre 1985,
n. 54, e' aggiunto il seguente articolo:
     "Art. 38-quater. Decorrenza dei termini e delle procedure.
 
  1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma  1,  della
presente  legge,  venga disposta la delega ai settori provinciali, le
pratiche devono essere trasmesse, entro e non  oltre  il  termine  di
giorni  trenta  dal  provvedimento  di  delega.  Limitatamente a tale
termine resta sospeso l'inizio della procedura  di  cui  all'articolo
11, commi 1 e/o 2, della presente legge".