Art. 27. Dopo l'articolo 38-ter-bis della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 38-quater. Decorrenza dei termini e delle procedure. 1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, della presente legge, venga disposta la delega ai settori provinciali, le pratiche devono essere trasmesse, entro e non oltre il termine di giorni trenta dal provvedimento di delega. Limitatamente a tale termine resta sospeso l'inizio della procedura di cui all'articolo 11, commi 1 e/o 2, della presente legge".