Art. 29.
 
  Dopo  l'articolo  38-quinquies  della  legge  regionale 13 dicembre
1985, n. 54, e' aggiunto il seguente articolo:
          "Art. 38-sexies. Modifiche agli articoli 12, 15,
                    16, 17, 21, 25, 26, 27 e 37.
 
  1. L'espressione "Giunta Regionale" e' sostituita con l'espressione
"Presidente  della  Giunta  Regionale,  o  suo  delegato"  aiseguenti
articoli:
   a) articolo 12, secondo comma;
   b) articolo 16, secondo e quarto comma;
   c) articolo 17, primo comma;
   d) articolo 37, primo e secondo comma.
  2. L'espressione "Presidente della Giunta Regionale"  e'  integrata
dall'espressione "o suo delegato" ai seguenti articoli;
   a) articolo 15, secondo comma;
   b) articolo 21, primo comma;
   c) articolo 25, primo comma;
   d)articolo 26, primo comma;
   e) articolo 27, primo comma.