Art. 29. Dopo l'articolo 38-quinquies della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 38-sexies. Modifiche agli articoli 12, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 e 37. 1. L'espressione "Giunta Regionale" e' sostituita con l'espressione "Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato" aiseguenti articoli: a) articolo 12, secondo comma; b) articolo 16, secondo e quarto comma; c) articolo 17, primo comma; d) articolo 37, primo e secondo comma. 2. L'espressione "Presidente della Giunta Regionale" e' integrata dall'espressione "o suo delegato" ai seguenti articoli; a) articolo 15, secondo comma; b) articolo 21, primo comma; c) articolo 25, primo comma; d)articolo 26, primo comma; e) articolo 27, primo comma.