Art. 3. L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 4. Autorizzazione e concessione. 1. I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti indisponibilita' dei privati o di enti pubblici sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. 2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilita' dei privati o di enti pubblici e' subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione o di enti pubblici e' subordinata a concessione. 3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l'attivita' di cava e previsti da specifiche normative".