Art. 3.
 
  L'articolo 4 della legge regionale 13  dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
               "Art. 4. Autorizzazione e concessione.
 
  1.  I  lavori  di  coltivazione  possono  riguardare sia giacimenti
indisponibilita' dei  privati  o  di  enti  pubblici  sia  giacimenti
appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
  2.  La  coltivazione dei giacimenti in disponibilita' dei privati o
di enti pubblici e' subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di
quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della  Regione  o  di
enti pubblici e' subordinata a concessione.
  3.  L'autorizzazione  e  la  concessione  costituiscono  gli  unici
titoli per la coltivazione del giacimento e  tengono  luogo  di  ogni
altro  atto,  nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per
l'attivita' di cava e previsti da specifiche normative".