Art. 30. Limiti dei compiti della Commissione tecnico-consultiva 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti assegnati dalla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla presente legge, alla Commissione tecnico consultiva restano limitati alla formulazione del parere di cui all'articolo 2 di detta legge. 2. Resta ferma la validita' degli atti compiuti dalla Commissione fino all'entrata in vigore della presente legge in ordine alle autorizzazioni e concessioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 13 aprile 1995 GRASSO