Art. 30.
       Limiti dei compiti della Commissione tecnico-consultiva
 
  1.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge i compiti
assegnati dalla  legge  regionale  13  dicembre  1985,  n.  54,  come
modificata  ed  integrata  dalla  presente  legge,  alla  Commissione
tecnico consultiva restano limitati alla formulazione del  parere  di
cui all'articolo 2 di detta legge.
  2.  Resta  ferma la validita' degli atti compiuti dalla Commissione
fino all'entrata in  vigore  della  presente  legge  in  ordine  alle
autorizzazioni e concessioni.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
  E' fatto obbligo, a chiunque  spetti,  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Campania.
   13 aprile 1995
                               GRASSO