Art. 4.
 
  L'articolo 5 della legge regionale 13  dicembre  1985,  n.  54,  e'
cosi' modificato:
                      "Art. 5. Autorizzazione.
 
  1.   L'autorizzazione   alla   coltivazione  di  materiali  di  cui
all'articolo  1  della  presente  legge  e'  rilasciata,  su  domanda
dell'interessato,  dal  Presidente  della  Giunta  regionale,  o  suo
delegato, sentiti i Comuni interessati e le soprintendenze per i Beni
archeologici, nonche' la Comunita' Montana o la Provincia,  ai  sensi
dell'articolo  23,  comma  2,  della presente legge. dell'articolo 6,
comma 3, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 e secondo  gli
indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui alla legge
regionale 20 marzo 1982, n. 14.
  2.  Legittimato  a  richiedere  l'autorizzazione e' il titolare del
diritto di proprieta' del  fondo  o  del  diritto  di  usufrutto  oil
titolare  di  regolare  contratto  di fitto che preveda espressamente
l'autorizzazione alla coltivazione di cava.
  3.  L'autorizzazione  ha  per  oggetto  il   complesso   estrattivo
comprendente  la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i
connessi impianti di  trattamento  di  materiali  ubicati  dentro  il
perimetro  della  cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8
della presente legge nonche'  le  strade  o  piste  di  servizio  del
complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite
su  fondi  di  cui  il  titolare  dell'autorizzazione  non  abbia  il
godimento, puo' essere richiestala dichiarazione di pubblica utilita'
ed urgenza, a norma dell'articolo 32   del R.D. 29  luglio  1927,  n.
1443".