Art. 4. L'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e' cosi' modificato: "Art. 5. Autorizzazione. 1. L'autorizzazione alla coltivazione di materiali di cui all'articolo 1 della presente legge e' rilasciata, su domanda dell'interessato, dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sentiti i Comuni interessati e le soprintendenze per i Beni archeologici, nonche' la Comunita' Montana o la Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della presente legge. dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 e secondo gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14. 2. Legittimato a richiedere l'autorizzazione e' il titolare del diritto di proprieta' del fondo o del diritto di usufrutto oil titolare di regolare contratto di fitto che preveda espressamente l'autorizzazione alla coltivazione di cava. 3. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonche' le strade o piste di servizio del complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, puo' essere richiestala dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza, a norma dell'articolo 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443".